Rifiuti: le proroghe e le modifiche al regolamento del SISTRI PDF Print E-mail
Thursday, 12 January 2012 15:29
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Prorogata l’entrata in vigore del SISTRI. Alcuni punti determinanti e le novità del decreto di modifica e integrazione del regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto “milleproroghe” - Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - il termine di entrata in operatività del SISTRI, per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è stato prorogato al 2 aprile 2012 (Decreto legge 216/2011, Art. 13, comma 3).

Inoltre è stato pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 10 novembre 2011, “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”, e che è entrato in vigore il 6 gennaio 2012.

Il decreto in particolare con riferimento all’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI e alle necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 – apporta alcune novità.
Ne riportiamo alcune sottolineando anche alcuni punti significativi del nuovo regolamento:

- la gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel SISTRI  è estesa ora a tutta l’Arma dei Carabinieri;

- vengono offerte nuove definizioni di “unità locale” (UL) e di “unità operativa” (UO), definizioni utili per comprendere quanti dispositivi Usb siano necessari per ciascun operatore;

- cambia la custodia delle chiavette USB che passa al titolare dell’impresa obbligata al Sistri. Tuttavia il delegato resta titolare della firma elettronica ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti;

- un’altra novità è relativa al dispositivo USB per la interoperabilità tra SISTRI e software gestionali delle imprese. Se l’impresa ha accreditato il proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità, può richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l’interoperabilità e deve dichiarare il luogo nel quale viene custodito il dispositivo;

- se si verifica una sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’impresa deve darne comunicazione scritta al SISTRI entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese, oltre a restituire i dispositivi Usb per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno;

- in merito alla videosorveglianza e in presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Inoltre il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti (…) è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio;

- l'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate.

Infine ricordiamo che il nuovo decreto abroga e sostituisce gli allegati IA (procedura d’iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede Sistri) del precedente decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.