
Agenti Biologici: Modifiche agli Allegati XLVII e XLVIII del DLGS 81/08 nel Decreto Ristori-bis
All’interno del Decreto Legge 9 Novembre 2020 n. 149 (Decreto Ristori Bis), per quanto riguarda la parte relativa al rischio agenti biologici, sono state eseguite delle modifiche agli allegati XVLII E XVLIII del DLGS 81/08.
Gli allegati, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di misure e livelli di contenimento e di contenimento per i processi industriali nei luoghi di lavoro che potrebbero essere contaminati da agenti biologici vengono sostituiti dai seguenti allegati, contenenti entrambi delle tabelle:
ALLEGATO XLVII – INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Come viene specificato, le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Vedi tabella.
ALLEGATO XLVIII – CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Come viene specificato, nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte. Vedi tabella.
Fonte Gazzetta Ufficiale