D.M. 2 Settembre 2021: Quali sono le novità antincendio per la redazione dei piani di emergenza?
In vigore dal 4 ottobre 2022 il DECRETO 2 settembre 2021 “Decreto GSA” che stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008.
Nel decreto si specifica l’adozione di un PIANO DI EMERGENZA, che sarà obbligatorio per il datore di lavoro nei seguenti casi:
- Luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 dipendenti;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico, con presenza di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/2011.
In tutti gli altri casi, le aziende dovranno comunque adottare delle misure gestionali in caso di incendio, che verranno riportate nel DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi.
In particolare nell’allegato II del decreto si descrive il “piano di emergenza” come il documento che deve indicare: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Inoltre il piano di emergenza “deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili”.
Nell’allegato II, al punto 2.2 ci si sofferma sui contenuti del piano di emergenza.
I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
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- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.
Il piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
- i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.
Il piano di emergenza deve includere anche una o più planimetrie con i contenuti minimi elencati nell’allegato 2 del decreto.
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