DECRETO 7 AGOSTO 2017: In gazzetta l’approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24-08-2017 entra in vigore la nuova regola tecnica per le attività scolastiche, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, che presenta disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici impiegati ad attività scolastiche esistenti alla dati di entrata in vigore del presente decreto, di ogni ordine e grado ad esclusione degli asili nido.
Queste norme si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
Nel decreto si specifica che al termine del monitoraggio previsto all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, verranno controllati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni del decreto del 7 agosto 2017, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche precedenti, ossia il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
Sono esclusi dal campo di applicazione gli ambienti didattici posizionati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.
Fonte : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/24/17A05836/sg