Efficientamento energetico Comuni: inizio lavori entro il 15 novembre

È stato pubblicato il decreto direttoriale 1° settembre 2020 del MISE che disciplina le modalità attuative dell’erogazione dei contributi in favore dei Comuni che realizzano una o più opere pubbliche nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 14-bis DL Crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso.
In particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, mentre con il decreto MISE del 2 luglio scorso era stato assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Vengono finanziate opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile.
Con decreto direttoriale del 1°settembre 2020 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura.
Le modalità di controllo delle opere finanziate saranno disciplinate con successivo provvedimento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 13, del DL Crescita.
Lo schema di attestazione compilato e firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: contributocomuni@pec.mise.gov.it .
Il contributo erogabile per ogni progetto è pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Comune e l’erogazione dello stesso avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero, del rispetto del termine di inizio lavori e delle informazioni richieste nell’Allegato 2.
Il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.
I Comuni monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificate sotto la voce “DL 34/2019_art.30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile” (sezione anagrafica – “strumento attuativo”).
Normativa
Decreto Direttoriale del 1° settembre 2020
Decreto ministeriale 2 luglio 2020
Fonte: MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)