Emissioni in atmosfera impianti industriali: Circolare illustrativa di Confindustria
E’ stata pubblicata sulla G.U. (Serie Generale n. 293 del 16-12-2017) del Dlgs 15/11/2017, n. 183 recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Il testo, prevede diverse modifiche rispetto alle precedenti versioni ed è sicuramente positivo lo stralcio, richiesto da Confindustria, dell’intera Parte II del Allegato I in cui erano presenti valori limite di emissione particolarmente critici e non traguardabili per le imprese. Inoltre, alla parte I, comma 4 ,del medesimo Allegato, è stato aggiunto il riferimento alle migliori tecniche disponibili e alle specifiche sostanze pertinenti al ciclo produttivo nell’ambito delle future istruttorie autorizzative per gli stabilimenti.
Per quanto riguarda le emissioni odorigene il nuovo articolo 272-bis al comma 1 estende la possibilità di prevedere misure di prevenzione e limitazione di tali emissioni anche alle singole autorizzazioni emesse dall’autorità competente. In aggiunta, al comma 2, è prevista la modifica dell’Allegato I alla Parte Quinta attraverso l’integrazione di valori limite e prescrizioni in materia di emissioni odorigene, con valenza nazionale, anche sulla base degli indirizzi che verranno elaborati dal Coordinamento tra Ministero, regioni e autorità competenti previsto dall’articolo 20 del d.lgs. n. 155 del 2010.
Altro punto importante, si ribadisce, rimane il mantenimento dell’articolo 1, comma 1, lettera f). numero 4), in cui viene riscritto il comma 4 dell’articolo 272 del d.lgs. n.152 del 2006 in materia di modifica della classificazione di una sostanza o miscela. Infatti, il comma 4 prevede che nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, un’attività rientri nel divieto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale poiché fa uso di sostanze con determinate indicazioni di pericolo (H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd), il gestore deve, entro tre anni, presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269.
Tale comma riguarda, tra le altre, la modifica di classificazione avvenuta per la formaldeide, ufficializzata il 1° gennaio 2016, e per le attività che ne fanno uso, le quali hanno tempo fino al 1° gennaio 2019 per adeguarsi all’autorizzazione prevista dall’articolo 269.
Sull’argomento Confindustria ha predisposto un’ apposita circolare illustrativa.