Gazzetta Ufficiale : pubblicato il “Decreto controlli” sugli impianti antincendio
In Gazzetta è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 contenente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Riportiamo l’Allegato 1 :
- Il datore di lavoro deve predisporre di un registro dei controlli dove vengono annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione sugli impianti, attrezzature, altri sistemi di controllo sicurezza antincendi, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
- La manutenzione e il controllo periodico degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio, devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo secondo i criteri dell’Allegato I dello stesso decreto in questione. Viene poi evidenziato che l’applicazione della normazione tecnica volontaria, intese quindi le normative ISO, IEC, EN, CEI e UNI conferiscono presunzione di conformità.
FONTE : Gazzetta Ufficiale