Modifiche al Decreto TUS che prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri
Il 4 ottobre 2018 è stato pubblicato il D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La modifica prevede nuove disposizioni per il monitoraggio dei cantieri in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori.
Art. 26
Monitoraggio dei cantieri
All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».
Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
– cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
– cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
– cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.