Sicurezza antincendio condomini, dal 6 maggio in vigore le nuove regole
In Gazzetta il decreto sulla sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione: obblighi più severi per quelli più alti e nuovi requisiti per le facciate
Dopo l’approvazione della bozza da parte dei VVF, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 30 del 5 febbraio 2019) il decreto 25 gennaio 2019, contenente:
Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il provvedimento contiene, quindi, modifiche al decreto 246/1987 (in particolare all’Allegato 1) ed i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Le nuove regole entreranno in vigore il 6 maggio 2019, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, e dovranno essere da subito applicate nei nuovi edifici. Gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno, quindi entro il 6 maggio 2020, le misure gestionali, come ad esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi antincendio.
Sono invece concessi due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Si tratta di regole che non sono obbligatorie in tutti i condomìni, ma solo in quelli più alti.
Antincendio, le nuove regole per i condomini
La norma individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Al crescere dell’altezza antincendi, il decreto introduce via via misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.
Info: Decreto 25 gennaio 2019 GU n.30 del 5 febbraio 2019