Sicurezza Radiazioni Ionizzanti : Recepimento Direttiva 2013/59/EURATOM. DLGS 101/2020
E’ stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 12 agosto 2020 il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
In vigore dal 27 agosto 2020.
Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea.
Il provvedimento è composto da 245 articoli e 34 allegati tecnici.
In particolare, le disposizioni si applicano:
a. alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b. alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili
c. alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d. alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e. alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f. alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
- al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
- alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
g. all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
h. alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
i. alle esposizioni mediche;
l. alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
Le condizioni per l’applicazione delle disposizioni sono definite negli allegati I e II del Decreto.
Per quanto non diversamente previsto dal Decreto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Consulta qui il testo del provvedimento : GAZZETTA UFFICIALE